Torna al blog

SME in AIA e AUA: obblighi del gestore per il monitoraggio delle emissioni

APS AutomazioneAIAAUASMED.Lgs. 152/2006D.P.R. 59/2013piano di monitoraggio e controlloUNI EN 14181

Chi gestisce un impianto con un Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) trova gli obblighi da rispettare in due livelli: la normativa generale, cioè il D.Lgs. 152/2006 e le norme tecniche collegate, e le prescrizioni della propria autorizzazione, che per gli impianti industriali è quasi sempre un'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o un'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

In questo articolo vediamo come i due regimi autorizzativi trattano il monitoraggio in continuo e quali sono, in pratica, gli obblighi del gestore.

AIA o AUA: quale autorizzazione riguarda il tuo impianto

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

L'AIA è disciplinata dal Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e recepisce in Italia la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED). Riguarda le installazioni che svolgono le attività elencate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda: grandi impianti di combustione, raffinerie, acciaierie, cementifici, impianti chimici, gestione dei rifiuti e altre attività industriali di grande scala.

Per queste installazioni l'AIA sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Parte Quinta: valori limite, modalità di controllo e obblighi di comunicazione sono fissati direttamente nel provvedimento di AIA.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L'AUA è stata introdotta dal D.P.R. 59/2013 per le PMI e per gli impianti non soggetti ad AIA. Riunisce in un unico provvedimento più titoli abilitativi ambientali, tra cui l'autorizzazione agli scarichi e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006. La domanda si presenta allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e l'autorizzazione ha una durata di 15 anni.

Per la parte emissioni, quindi, l'AUA applica le regole della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, che abbiamo descritto nella nostra guida al D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta.

Quando è richiesto lo SME

Né l'AIA né l'AUA impongono lo SME in modo automatico: è il singolo provvedimento a stabilire per quali camini e per quali inquinanti il controllo deve essere eseguito in continuo anziché con misure periodiche. In generale il monitoraggio in continuo è richiesto:

  • dalla normativa di settore, ad esempio per i grandi impianti di combustione e per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti
  • dalle conclusioni sulle BAT (migliori tecniche disponibili), che per molti processi indicano il monitoraggio in continuo dei principali inquinanti
  • dall'autorità competente, in relazione ai flussi di massa emessi o alla qualità dell'aria della zona
  • Il primo passo è quindi rileggere con attenzione la propria autorizzazione: è lì che sono elencati i parametri da misurare in continuo, i valori limite, i periodi di mediazione e i parametri di normalizzazione (ossigeno di riferimento, gas secco, condizioni normali).

    Le prescrizioni sullo SME in AIA

    In un'AIA le prescrizioni sul monitoraggio sono raccolte di solito nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), parte integrante dell'autorizzazione. Il PMC indica:

  • i punti di emissione e i parametri monitorati in continuo e in discontinuo
  • le norme tecniche di riferimento per le misure e per l'assicurazione di qualità del sistema
  • la frequenza delle verifiche, delle tarature e dei controlli
  • i contenuti e le scadenze della reportistica verso l'autorità competente e l'ente di controllo (ARPA o ISPRA)
  • Il gestore deve trasmettere periodicamente i dati del monitoraggio, di norma con un report annuale, e informare tempestivamente l'autorità competente in caso di anomalie, guasti o superamenti che incidono in modo significativo sull'ambiente. L'AIA è inoltre soggetta a riesame quando vengono pubblicate nuove conclusioni sulle BAT: è un momento in cui le prescrizioni sullo SME possono cambiare, ad esempio con nuovi parametri o limiti più bassi.

    Le prescrizioni sullo SME in AUA

    Nell'AUA la sezione emissioni riporta valori limite e prescrizioni secondo l'art. 269 e gli Allegati alla Parte Quinta. Quando è richiesto uno SME, il riferimento per i criteri di gestione è l'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, completato dalle eventuali indicazioni regionali e dalle prescrizioni specifiche dell'autorità competente.

    Rispetto all'AIA i provvedimenti sono spesso più sintetici: per questo il manuale di gestione dello SME, concordato con l'autorità competente, diventa il documento chiave per definire nel dettaglio come vengono acquisiti, validati, conservati e comunicati i dati.

    Gli obblighi comuni del gestore

    Che l'impianto sia in AIA o in AUA, la gestione di uno SME conforme richiede in pratica di:

  • utilizzare analizzatori certificati QAL1 e adatti al campo di misura previsto
  • eseguire la QAL2 e l'AST annuale secondo la UNI EN 14181, con la periodicità prevista dalla norma o dall'autorizzazione
  • svolgere la QAL3, cioè il controllo continuo della deriva di zero e span con le carte di controllo
  • disporre di un DAHS che calcoli le medie, applichi le normalizzazioni e i criteri di validità dell'Allegato VI e produca i report richiesti, in linea con la UNI EN 17255
  • mantenere aggiornato il manuale di gestione dello SME e i registri di manutenzione e degli interventi
  • conservare i dati e metterli a disposizione dell'ente di controllo per tutto il periodo previsto
  • comunicare guasti, anomalie e superamenti dei valori limite nei tempi e nei modi indicati dall'autorizzazione
  • Le violazioni delle prescrizioni autorizzative, compresa la mancata comunicazione dei dati, sono sanzionate dal D.Lgs. 152/2006 e, nei casi più gravi, possono portare alla diffida o alla sospensione dell'attività.

    Arrivare preparati ai controlli

    Le ispezioni di ARPA, programmate o straordinarie, verificano sia il rispetto dei valori limite sia la corretta gestione del sistema: stato della strumentazione, esiti di QAL2, AST e QAL3, coerenza tra DAHS e manuale di gestione, completezza dei registri. Molte non conformità nascono non da superamenti reali, ma da documentazione incompleta o da configurazioni del DAHS non allineate alle prescrizioni.

    Come può aiutarti APS Automazione

    APS Automazione progetta, installa e mantiene SME conformi alle prescrizioni AIA e AUA, anche su impianti installati da altri fornitori. Con il check-up SME verifichiamo strumentazione, QAL3, DAHS e documentazione rispetto alla tua autorizzazione e all'Allegato VI, e ti consegniamo un piano di intervento. Scopri tutti i nostri servizi per gli SME o il nostro software DAHS, con QAL2 e QAL3 integrate.

    Hai bisogno di assistenza?

    I nostri esperti sono a disposizione per rispondere alle tue domande sul monitoraggio delle emissioni.

    Richiedi il check-up