SME in AIA e AUA: obblighi del gestore per il monitoraggio delle emissioni
Chi gestisce un impianto con un Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) trova gli obblighi da rispettare in due livelli: la normativa generale, cioè il D.Lgs. 152/2006 e le norme tecniche collegate, e le prescrizioni della propria autorizzazione, che per gli impianti industriali è quasi sempre un'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o un'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
In questo articolo vediamo come i due regimi autorizzativi trattano il monitoraggio in continuo e quali sono, in pratica, gli obblighi del gestore.
AIA o AUA: quale autorizzazione riguarda il tuo impianto
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
L'AIA è disciplinata dal Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e recepisce in Italia la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED). Riguarda le installazioni che svolgono le attività elencate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda: grandi impianti di combustione, raffinerie, acciaierie, cementifici, impianti chimici, gestione dei rifiuti e altre attività industriali di grande scala.
Per queste installazioni l'AIA sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Parte Quinta: valori limite, modalità di controllo e obblighi di comunicazione sono fissati direttamente nel provvedimento di AIA.
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
L'AUA è stata introdotta dal D.P.R. 59/2013 per le PMI e per gli impianti non soggetti ad AIA. Riunisce in un unico provvedimento più titoli abilitativi ambientali, tra cui l'autorizzazione agli scarichi e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006. La domanda si presenta allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e l'autorizzazione ha una durata di 15 anni.
Per la parte emissioni, quindi, l'AUA applica le regole della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, che abbiamo descritto nella nostra guida al D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta.
Quando è richiesto lo SME
Né l'AIA né l'AUA impongono lo SME in modo automatico: è il singolo provvedimento a stabilire per quali camini e per quali inquinanti il controllo deve essere eseguito in continuo anziché con misure periodiche. In generale il monitoraggio in continuo è richiesto:
Il primo passo è quindi rileggere con attenzione la propria autorizzazione: è lì che sono elencati i parametri da misurare in continuo, i valori limite, i periodi di mediazione e i parametri di normalizzazione (ossigeno di riferimento, gas secco, condizioni normali).
Le prescrizioni sullo SME in AIA
In un'AIA le prescrizioni sul monitoraggio sono raccolte di solito nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), parte integrante dell'autorizzazione. Il PMC indica:
Il gestore deve trasmettere periodicamente i dati del monitoraggio, di norma con un report annuale, e informare tempestivamente l'autorità competente in caso di anomalie, guasti o superamenti che incidono in modo significativo sull'ambiente. L'AIA è inoltre soggetta a riesame quando vengono pubblicate nuove conclusioni sulle BAT: è un momento in cui le prescrizioni sullo SME possono cambiare, ad esempio con nuovi parametri o limiti più bassi.
Le prescrizioni sullo SME in AUA
Nell'AUA la sezione emissioni riporta valori limite e prescrizioni secondo l'art. 269 e gli Allegati alla Parte Quinta. Quando è richiesto uno SME, il riferimento per i criteri di gestione è l'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, completato dalle eventuali indicazioni regionali e dalle prescrizioni specifiche dell'autorità competente.
Rispetto all'AIA i provvedimenti sono spesso più sintetici: per questo il manuale di gestione dello SME, concordato con l'autorità competente, diventa il documento chiave per definire nel dettaglio come vengono acquisiti, validati, conservati e comunicati i dati.
Gli obblighi comuni del gestore
Che l'impianto sia in AIA o in AUA, la gestione di uno SME conforme richiede in pratica di:
Le violazioni delle prescrizioni autorizzative, compresa la mancata comunicazione dei dati, sono sanzionate dal D.Lgs. 152/2006 e, nei casi più gravi, possono portare alla diffida o alla sospensione dell'attività.
Arrivare preparati ai controlli
Le ispezioni di ARPA, programmate o straordinarie, verificano sia il rispetto dei valori limite sia la corretta gestione del sistema: stato della strumentazione, esiti di QAL2, AST e QAL3, coerenza tra DAHS e manuale di gestione, completezza dei registri. Molte non conformità nascono non da superamenti reali, ma da documentazione incompleta o da configurazioni del DAHS non allineate alle prescrizioni.
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