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D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta: guida alle emissioni in atmosfera

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Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, noto come Testo Unico Ambientale o Codice dell'Ambiente, è la norma di riferimento in Italia per la tutela ambientale. La sua Parte Quinta, intitolata "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina tutti gli impianti e le attività che producono emissioni: dall'autorizzazione ai valori limite, fino al controllo e al monitoraggio dei dati.

In questo articolo ripercorriamo la struttura della Parte Quinta e i punti che più interessano i gestori di impianti industriali.

La struttura della Parte Quinta

La Parte Quinta (articoli 267-298-bis) è organizzata in titoli, ciascuno dedicato a una diversa categoria di sorgenti:

  • Titolo I: prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (artt. 267-281)
  • Titolo I-bis: medi impianti di combustione, introdotto dal D.Lgs. 183/2017 (art. 273-bis e seguenti)
  • Titolo II: impianti termici civili (artt. 282-290)
  • Titolo III: combustibili (artt. 291-298)
  • La parte tecnica è contenuta negli Allegati alla Parte Quinta, tra cui l'Allegato I (valori limite e prescrizioni), l'Allegato II (grandi impianti di combustione), l'Allegato III (composti organici volatili), l'Allegato IV (impianti e attività in deroga) e l'Allegato VI (criteri per i controlli e il monitoraggio delle emissioni).

    Campo di applicazione e definizioni

    L'art. 268 contiene le definizioni su cui si basa tutta la disciplina. Tra le più importanti:

  • emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico
  • stabilimento: il complesso unitario e stabile in cui sono presenti uno o più impianti o attività che producono emissioni
  • gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale sull'installazione o sull'esercizio dello stabilimento
  • valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione o la quantità massima di sostanza che può essere emessa in un dato intervallo di tempo
  • emissioni convogliate e diffuse: le prime avvengono attraverso uno o più appositi punti (camini), le seconde no
  • Sono esclusi dal Titolo I, tra gli altri, gli impianti di incenerimento e coincenerimento, disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Quarta, e gli impianti termici civili, che rientrano nel Titolo II.

    L'autorizzazione alle emissioni (art. 269)

    Per tutti gli stabilimenti che producono emissioni è richiesta un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, salvo i casi di esclusione o deroga previsti dalla norma. La domanda è presentata all'autorità competente, normalmente la Regione o l'ente da essa delegato, e deve essere corredata da un progetto che descriva l'impianto, le tecniche di contenimento adottate, la quantità e la qualità delle emissioni.

    Aspetti chiave:

  • l'autorizzazione stabilisce i valori limite, le prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse, i metodi di campionamento e analisi, la frequenza dei controlli e le modalità di comunicazione dei dati
  • ha una durata di 15 anni e la domanda di rinnovo va presentata almeno un anno prima della scadenza
  • le modifiche sostanziali dello stabilimento richiedono un aggiornamento dell'autorizzazione, mentre le modifiche non sostanziali vanno comunicate all'autorità competente
  • Per le PMI e per gli impianti non soggetti ad AIA, l'autorizzazione alle emissioni confluisce di norma nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) prevista dal D.P.R. 59/2013. Gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) disciplinano invece le emissioni in atmosfera all'interno dell'AIA stessa, ai sensi della Parte Seconda del decreto.

    Attività in deroga e autorizzazioni generali (art. 272)

    Non tutte le attività richiedono un'autorizzazione ordinaria:

  • le attività "scarsamente rilevanti", elencate nella Parte I dell'Allegato IV, non sono sottoposte ad autorizzazione
  • per le attività elencate nella Parte II dell'Allegato IV, l'autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale, a cui il gestore aderisce con una procedura semplificata
  • Le autorizzazioni generali fissano valori limite, prescrizioni e tempi di adeguamento validi per tutte le attività della stessa tipologia.

    Valori limite di emissione (art. 271)

    I valori limite di emissione sono stabiliti dagli Allegati alla Parte Quinta e possono essere resi più restrittivi dalle Regioni o dall'autorità competente in sede di autorizzazione, ad esempio in relazione alla qualità dell'aria della zona o alle migliori tecniche disponibili (BAT).

    Salvo diversa indicazione, i valori limite si riferiscono a:

  • gas secco
  • condizioni normali di temperatura e pressione (273,15 K e 101,3 kPa)
  • un tenore di ossigeno di riferimento, specifico per tipologia di impianto e combustibile
  • La normalizzazione dei dati misurati rispetto a queste condizioni è quindi un passaggio indispensabile per verificare la conformità.

    Grandi e medi impianti di combustione

    Grandi impianti di combustione (art. 273)

    Gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW sono soggetti ai valori limite dell'Allegato II, che recepisce i requisiti della Direttiva 2010/75/UE (IED). Per questi impianti il monitoraggio in continuo di SO₂, NOx, polveri e CO è di regola obbligatorio.

    Medi impianti di combustione (art. 273-bis)

    Il D.Lgs. 183/2017, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2193 (MCP), ha introdotto una disciplina specifica per gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW. Per i medi impianti esistenti sono previste scadenze di adeguamento differenziate in base alla potenza: dal 1° gennaio 2025 per quelli di potenza superiore a 5 MW e dal 1° gennaio 2030 per quelli fino a 5 MW.

    Composti organici volatili (art. 275)

    Le attività che utilizzano solventi (verniciatura, stampa, pulizia di superfici, produzione di rivestimenti e altre) sono soggette a una disciplina specifica sui COV, contenuta nell'art. 275 e nell'Allegato III. Oltre ai valori limite per le emissioni convogliate, sono previsti limiti per le emissioni diffuse e totali e l'obbligo di redigere un piano di gestione dei solventi.

    Controllo delle emissioni e monitoraggio in continuo (Allegato VI)

    Il controllo del rispetto dei valori limite può avvenire in due modi:

  • misure periodiche (discontinue), eseguite con i metodi indicati nell'autorizzazione e con la frequenza da essa stabilita
  • misure in continuo, tramite un Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME)
  • L'Allegato VI alla Parte Quinta definisce i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e i requisiti dei sistemi di monitoraggio in continuo. Tra gli elementi principali:

  • l'acquisizione dei dati elementari e il calcolo delle medie orarie, giornaliere e sugli altri periodi previsti dall'autorizzazione
  • i criteri di validità: in linea generale un valore medio orario è considerato valido se è calcolato su almeno il 70% dei dati elementari validi
  • la gestione dei periodi di avviamento, arresto, guasto e manutenzione
  • l'archiviazione e la conservazione dei dati, a disposizione dell'autorità di controllo
  • la redazione di un manuale di gestione dello SME, concordato con l'autorità competente
  • l'assicurazione di qualità del sistema di misura, per cui il riferimento tecnico è la norma UNI EN 14181 (QAL1, QAL2, QAL3 e AST)
  • In questo contesto il sistema di acquisizione e gestione dei dati (DAHS) ha un ruolo centrale: è il software che elabora i segnali degli analizzatori, applica le normalizzazioni e i criteri di validità dell'Allegato VI e produce i report per l'autorità competente. I requisiti di questo software sono approfonditi dalla norma UNI EN 17255, di cui abbiamo parlato in un precedente articolo del nostro blog.

    Obblighi del gestore

    In sintesi, il gestore di uno stabilimento con emissioni in atmosfera deve:

  • ottenere e mantenere aggiornata l'autorizzazione (o aderire all'autorizzazione generale)
  • rispettare i valori limite e le prescrizioni autorizzative
  • eseguire i controlli periodici o gestire lo SME secondo l'Allegato VI e il manuale di gestione
  • comunicare tempestivamente all'autorità competente guasti, anomalie e superamenti dei valori limite, adottando le misure per ripristinare la conformità
  • conservare i risultati dei controlli e i registri previsti, a disposizione degli enti di controllo
  • comunicare le modifiche dello stabilimento prima della loro realizzazione
  • Il regime sanzionatorio (art. 279)

    L'art. 279 prevede sanzioni sia penali sia amministrative. Sono punite, tra le altre condotte, l'esercizio di uno stabilimento senza autorizzazione, la violazione dei valori limite o delle prescrizioni autorizzative e la mancata comunicazione dei dati o delle modifiche. Nei casi più gravi l'autorità competente può disporre la diffida, la sospensione dell'attività o la revoca dell'autorizzazione.

    Un sistema di monitoraggio affidabile e ben documentato è quindi anche uno strumento di tutela per il gestore, perché consente di dimostrare la conformità e di intervenire rapidamente in caso di anomalie.

    Un quadro normativo in evoluzione

    La Parte Quinta è stata modificata più volte dalla sua entrata in vigore, in particolare con il D.Lgs. 128/2010 e con il D.Lgs. 183/2017, e continua a evolvere per effetto della normativa europea, a partire dalla revisione della Direttiva sulle emissioni industriali (Direttiva (UE) 2024/1785). Per questo è importante fare sempre riferimento al testo vigente, consultabile nella raccolta dei codici della Gazzetta Ufficiale, e alle prescrizioni specifiche della propria autorizzazione.

    Come può aiutarti APS Automazione

    APS Automazione progetta e realizza sistemi di monitoraggio delle emissioni conformi al D.Lgs. 152/2006 e alle norme tecniche collegate: dagli analizzatori al software DAHS, fino al supporto nelle attività di assicurazione qualità previste dalla UNI EN 14181. Contattaci per valutare insieme le esigenze del tuo impianto.

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