D.Lgs. 152/2006 Parte Quinta: guida alle emissioni in atmosfera
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, noto come Testo Unico Ambientale o Codice dell'Ambiente, è la norma di riferimento in Italia per la tutela ambientale. La sua Parte Quinta, intitolata "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina tutti gli impianti e le attività che producono emissioni: dall'autorizzazione ai valori limite, fino al controllo e al monitoraggio dei dati.
In questo articolo ripercorriamo la struttura della Parte Quinta e i punti che più interessano i gestori di impianti industriali.
La struttura della Parte Quinta
La Parte Quinta (articoli 267-298-bis) è organizzata in titoli, ciascuno dedicato a una diversa categoria di sorgenti:
La parte tecnica è contenuta negli Allegati alla Parte Quinta, tra cui l'Allegato I (valori limite e prescrizioni), l'Allegato II (grandi impianti di combustione), l'Allegato III (composti organici volatili), l'Allegato IV (impianti e attività in deroga) e l'Allegato VI (criteri per i controlli e il monitoraggio delle emissioni).
Campo di applicazione e definizioni
L'art. 268 contiene le definizioni su cui si basa tutta la disciplina. Tra le più importanti:
Sono esclusi dal Titolo I, tra gli altri, gli impianti di incenerimento e coincenerimento, disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Quarta, e gli impianti termici civili, che rientrano nel Titolo II.
L'autorizzazione alle emissioni (art. 269)
Per tutti gli stabilimenti che producono emissioni è richiesta un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, salvo i casi di esclusione o deroga previsti dalla norma. La domanda è presentata all'autorità competente, normalmente la Regione o l'ente da essa delegato, e deve essere corredata da un progetto che descriva l'impianto, le tecniche di contenimento adottate, la quantità e la qualità delle emissioni.
Aspetti chiave:
Per le PMI e per gli impianti non soggetti ad AIA, l'autorizzazione alle emissioni confluisce di norma nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) prevista dal D.P.R. 59/2013. Gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) disciplinano invece le emissioni in atmosfera all'interno dell'AIA stessa, ai sensi della Parte Seconda del decreto.
Attività in deroga e autorizzazioni generali (art. 272)
Non tutte le attività richiedono un'autorizzazione ordinaria:
Le autorizzazioni generali fissano valori limite, prescrizioni e tempi di adeguamento validi per tutte le attività della stessa tipologia.
Valori limite di emissione (art. 271)
I valori limite di emissione sono stabiliti dagli Allegati alla Parte Quinta e possono essere resi più restrittivi dalle Regioni o dall'autorità competente in sede di autorizzazione, ad esempio in relazione alla qualità dell'aria della zona o alle migliori tecniche disponibili (BAT).
Salvo diversa indicazione, i valori limite si riferiscono a:
La normalizzazione dei dati misurati rispetto a queste condizioni è quindi un passaggio indispensabile per verificare la conformità.
Grandi e medi impianti di combustione
Grandi impianti di combustione (art. 273)
Gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW sono soggetti ai valori limite dell'Allegato II, che recepisce i requisiti della Direttiva 2010/75/UE (IED). Per questi impianti il monitoraggio in continuo di SO₂, NOx, polveri e CO è di regola obbligatorio.
Medi impianti di combustione (art. 273-bis)
Il D.Lgs. 183/2017, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2193 (MCP), ha introdotto una disciplina specifica per gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW. Per i medi impianti esistenti sono previste scadenze di adeguamento differenziate in base alla potenza: dal 1° gennaio 2025 per quelli di potenza superiore a 5 MW e dal 1° gennaio 2030 per quelli fino a 5 MW.
Composti organici volatili (art. 275)
Le attività che utilizzano solventi (verniciatura, stampa, pulizia di superfici, produzione di rivestimenti e altre) sono soggette a una disciplina specifica sui COV, contenuta nell'art. 275 e nell'Allegato III. Oltre ai valori limite per le emissioni convogliate, sono previsti limiti per le emissioni diffuse e totali e l'obbligo di redigere un piano di gestione dei solventi.
Controllo delle emissioni e monitoraggio in continuo (Allegato VI)
Il controllo del rispetto dei valori limite può avvenire in due modi:
L'Allegato VI alla Parte Quinta definisce i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e i requisiti dei sistemi di monitoraggio in continuo. Tra gli elementi principali:
In questo contesto il sistema di acquisizione e gestione dei dati (DAHS) ha un ruolo centrale: è il software che elabora i segnali degli analizzatori, applica le normalizzazioni e i criteri di validità dell'Allegato VI e produce i report per l'autorità competente. I requisiti di questo software sono approfonditi dalla norma UNI EN 17255, di cui abbiamo parlato in un precedente articolo del nostro blog.
Obblighi del gestore
In sintesi, il gestore di uno stabilimento con emissioni in atmosfera deve:
Il regime sanzionatorio (art. 279)
L'art. 279 prevede sanzioni sia penali sia amministrative. Sono punite, tra le altre condotte, l'esercizio di uno stabilimento senza autorizzazione, la violazione dei valori limite o delle prescrizioni autorizzative e la mancata comunicazione dei dati o delle modifiche. Nei casi più gravi l'autorità competente può disporre la diffida, la sospensione dell'attività o la revoca dell'autorizzazione.
Un sistema di monitoraggio affidabile e ben documentato è quindi anche uno strumento di tutela per il gestore, perché consente di dimostrare la conformità e di intervenire rapidamente in caso di anomalie.
Un quadro normativo in evoluzione
La Parte Quinta è stata modificata più volte dalla sua entrata in vigore, in particolare con il D.Lgs. 128/2010 e con il D.Lgs. 183/2017, e continua a evolvere per effetto della normativa europea, a partire dalla revisione della Direttiva sulle emissioni industriali (Direttiva (UE) 2024/1785). Per questo è importante fare sempre riferimento al testo vigente, consultabile nella raccolta dei codici della Gazzetta Ufficiale, e alle prescrizioni specifiche della propria autorizzazione.
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